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Portabilità fondi pensioni, linee guida

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25 aprile 2008

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Adempimenti successivi al trasferimento
1. Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo Cessionario accredita le somme trasferite sulla posizione individuale dell'Aderente nel più breve tempo possibile.
2. Qualora il Fondo Cessionario ed il Fondo Cedente debbano procedere allo scambio di integrazioni e/o modifiche della documentazione precedentemente trasmessa, essi rispondono alle richieste pervenute dall'altro fondo nel più breve tempo possibile, di norma non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.
3. Qualora, nelle more dell'informazione dell'avvenuto trasferimento all'Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, il Fondo cedente riceva flussi di contribuzione ordinaria di competenza del Fondo cessionario inviati successivamente all'esecuzione del trasferimento, tali flussi sono trasferiti al Fondo cessionario nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 6
Comunicazioni tra Fondo Cedente e Fondo Cessionario e altre comunicazioni

1. Le comunicazioni intercorrenti tra Fondo cedente e Fondo cessionario di cui agli articoli precedenti devono essere trasmesse con strumenti idonei ad assicurare la loro intelligibilità e la tempestività e la certezza della ricezione. A tal fine, le Forme pensionistiche complementari rendono disponibile e pubblicizzano tra loro, anche su un sito istituzionale all'uopo dedicato (omissis), l'apposito modulo per la richiesta di trasferimento dalle medesime predisposto, un indirizzo di posta elettronica, nonché un numero di telefono e di fax, preposti alla ricezione delle comunicazioni funzionali al l'esecuzione dei trasferimenti. Le comunicazioni si intendono ricevute al momento del ricevimento da parte del mittente del messaggio di conferma inviatogli dal destinatario.
2. Le Forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all'Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento.
3. Danno tempestiva comunicazione:
a) il Fondo cedente all'Aderente circa l'avvenuto trasferimento;
b) il Fondo cedente o il Fondo cessionario, a seconda dei casi, all'Aderente circa l'impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.
Al fine di completare il percorso di semplificazione e standardizzazione avviato con la sottoscrizione delle presenti Linee Guida, le Associazioni firmatarie si impegnano a predisporre entro il 31 dicembre 2008, anche con il supporto tecnico dei service amministrativi e degli operatori del mercato, un modulo di trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari.

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